Autenticazione di Firme

  • Servizio attivo

Attestazione, da parte del funzionario incaricato, che la sottoscrizione in fondo ad una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o ad una istanza è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

A chi è rivolto

Tutta la cittadinanza

Come fare

Bisogna presentarsi personalmente presso lo Sportello Facile Territoriale con la documentazione da autenticare, debitamente compilata con esclusione della firma e della data che devono essere apposte di fronte all'ufficiale incaricato.

Oltre al documento da autenticare, va presentata anche la marca da bollo (tranne nei casi esenti).

Cosa serve

Per attivare il servizio occorre:

  • Documento d'identità/riconoscimento in corso di validità
  • Documentazione da Autenticare
  • 1 marca da bollo da € 16,00 (tranne nei casi esenti)

Cosa si ottiene

Autenticazione di Firme

Tempi e scadenze

Tempo allo sportello: 8 minuti

Termine: immediato

Accedi al servizio

Uffici che erogano il servizio

Sportello Facile Territoriale

Via Verdi 4, San Piero in Bagno (FC), 47021

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Settore Affari Generali

Via Verdi 4, San Piero in Bagno (FC), 47021
Argomenti:

Descrizione

E' possibile richiedere l'autentica di firma per:

  • dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà fatte per attestare fatti, stati e qualità personali di cui il dichiarante sia a diretta conoscenza riguardanti se stesso e altre persone, non autocertificabili, da presentare a soggetti privati (banche, assicurazioni, etc.);
  • istanze da presentare a privati (mai a uffici pubblici o gestori di pubblico servizio);
  • deleghe per la riscossione di benefici economici (esempio pensioni) da parte di terze persone.
  • passaggio di proprietà di bene mobili registrati (auto, moto, ecc.)

 

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e le istanze da produrre a pubbliche amministrazioni e a gestori di pubblici servizi non prevedono l'autenticazione della sottoscrizione, ma possono essere presentate direttamente al dipendente addetto, oppure sottoscritte e presentate unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di identità.

Solo nel caso in cui l'istanza e la dichiarazione riguardino la riscossione da parte di terzi di benefici economici, benché destinate a pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi, la sottoscrizione andrà autenticata.

N.B. Non  si possono autenticare dichiarazioni aventi valore negoziale (es. manifestazioni di intenti, di volontà, procure, accettazioni, rinunce, ecc.).

Costi

50 centesimi per i diritti di segreteria

Procedure collegate all'esito

Il servizio è erogato direttamente presso lo Sportello Facile

Casi Particolari

AUTENTICA DI FIRMA IN CASI "SPECIALI" Si tratta di autenticazioni previste da norme diverse dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Norme particolari infatti attribuiscono al funzionario dell’ufficio anagrafe incaricato dal sindaco il potere di attestare l’autenticità della firma in calce ad atti relativi a: - Consenso da  parte  degli aspiranti all’adozione, all’incontro  fra  questi ed  il minore da adottare  (art. 31,  comma 3  lett.e, legge 4 maggio 1983, n. 184) - Nomina del difensore, del mandato, della  procura speciale o qualsiasi altro atto  per cui il codice di procedura penale preveda  l’autentica (art. 39 del decreto legislativo n. 271 del 28.07.1989) - Votazione per l’elezione degli organi di ordini professionali  (D.P.R. n. 169 del 08.07.2005) - Vendita e costituzione di diritti reali di garanzia relativi a beni mobili registrati, quali automobili, motocicli, rimorchi, imbarcazioni...( art.7 decreto legge n.223 del 04.07.2006 convertito in legge 248 del 04.08.2006) (vedi specifico procedimento) - Quietanza liberatoria (art. 8 comma 3-bis della L. 386/1990) - Sottoscrizioni apposte in calce alla manifestazione di volontà alla cremazione effettuata dai congiunti del defunto in mancanza di disposizione testamentaria (Art. 79 DPR n. 285/1990) - Atti previsti dall'art. 14 della Legge 21.3.1990 n. 53 e successive modifiche ed integrazioni (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale)
AUTENTICAZIONE DI PIÙ SOTTOSCRIZIONI EFFETTUATE SIMULTANEAMENTE Quando allo Sportello Facile Territoriale si presentano contestualmente due o più persone che devono autenticare una propria sottoscrizione su una istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, se l'atto non è esente dal bollo si apporrà una sola marca da bollo, altrimenti si apporranno tante marche da bollo quante sono le sottoscrizioni da autenticare (fanno eccezione le autenticazioni di sottoscrizione effettuate in occasione di un passaggio di proprietà di bene mobile registrato che scontano sempre e comunque una sola marca da bollo)
ATTI E DOCUMENTI DA VALERE ALL'ESTERO Se l'atto deve essere prodotto all'estero e se si vuole che mantenga validità legale a tutti gli effetti, la sottoscrizione del dipendente comunale autenticatore deve a sua volta essere legalizzata o apostillata nell'apposito Ufficio a ciò preposto presso la Prefettura.
COSA FARE SE LA PERSONA E' IMPOSSIBILITATA AD APPORRE LA SOTTOSCRIZIONE - Se il dichiarante non è in grado di firmare, è sufficiente che apponga un segno di croce sul documento. - Se il dichiarante, capace di intendere e di volere, ha una impossibilità fisica alla firma (tutto quanto rientra nell'incapacità fisico/materiale di reggere una penna), al posto della firma si scriverà "impossibilitato alla firma per incapacità fisica" e poi procederà all'autenticazione; in questo caso comunque il richiedente, pur non riuscendo ad apporre dei segni grafici in calce al documento, manifesta con le parole o con i gesti la propria volontà alla sottoscrizione. - Se il dichiarante, oltre a non essere in grado di firmare il documento, non è in grado di manifestare una propria volontà per incapacità di intendere e di volere, non si potrà procedere ad alcuna autenticazione di sottoscrizione. Se i congiunti si trovassero quindi nell'impossibilità, a causa della mancanza del documento con sottoscrizione autenticata, di presentare istanze nell'interesse dell'incapace e se l'incapacità risulta non temporanea sarà necessario che adottino le procedure di legge previste per la nomina di Amministratori di sostegno o tutori. La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute (serve certificazione  medica), è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o in sua assenza dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante (art. 4 c. 2 DPR 445/2000).

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 09/01/2024, 17:13

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